Art. 1175Codice Civile
Comportamento secondo correttezza
Testo dell'Articolo
(1)Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 1, 1759, 1805 1, 1914, 2598, n. 3; 88 c.p.c.](2).
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Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.
Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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