Art. 2056Codice Civile
Valutazione dei danni
Testo dell'Articolo
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223(1), 1226(2) e 1227(3)(4).Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
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Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.
Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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