Art. 2057Codice Civile
Danni permanenti
Testo dell'Articolo
Quando il danno alle persone ha carattere permanente(1) la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele(2).
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Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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