Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Testo dell'Articolo
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali(1), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno(2). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura [1950](3).Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore(4) spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta(5) la misura degli interessi moratori.
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