Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali(1), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno(2). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura [1950](3).Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore(4) spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta(5) la misura degli interessi moratori.

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Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 1224 c.c..

Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.

Fonte: testo ufficiale da Normattiva