I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224](1), salvo che la legge [1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente.Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219].Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento(2)(3).

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Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 1282 c.c..

Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.

Fonte: testo ufficiale da Normattiva