Art. 536Codice Civile
Legittimari
Testo dell'Articolo
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti(1) nella successione sono: il coniuge [548 c.c.], i figli(2)(3), gli ascendenti(4).Ai figli sono equiparati gli adottivi(2)(5) [291 ss, 304 c.c.].A favore dei discendenti dei figli(2), i quali vengono alla successione in luogo di questi [467 c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli(2)(2)(6).
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Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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