Salvo quanto disposto dall'articolo 542(1) se il genitore lascia un figlio solo(2), a questi è riservata la metà del patrimonio.Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli(2)(3).[I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [38 disp. att. c.c.], valutate le circostanze personali e patrimoniali [542, 566 c.c.]](4).

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Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 537 c.c..

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Fonte: testo ufficiale da Normattiva