Art. 537Codice Civile
Riserva a favore dei figli
Testo dell'Articolo
Salvo quanto disposto dall'articolo 542(1) se il genitore lascia un figlio solo(2), a questi è riservata la metà del patrimonio.Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli(2)(3).[I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [38 disp. att. c.c.], valutate le circostanze personali e patrimoniali [542, 566 c.c.]](4).
AI
Chiedi all'AI legale
Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 537 c.c..
Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.
Fonte: testo ufficiale da Normattiva
Hai bisogno di calcolare termini processuali?
Usa i nostri strumenti gratuiti per avvocati