Art. 538Codice Civile
Riserva a favore degli ascendenti
Testo dell'Articolo
Se chi muore non lascia figli(1) [250 ss. c.c.], ma ascendenti(1)(2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544(3).In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569(4).
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Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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