Riserva a favore del coniuge
Testo dell'Articolo
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli(1) [548 c.c.].Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare(2) [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni(3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli(4) [566 c.c.].
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