(1)Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio(2), a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge(3).Quando i figli(2) sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli(2), è effettuata in parti uguali [581].[Si applica il terzo comma dell'articolo 537.](4)

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Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 542 c.c..

Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.

Fonte: testo ufficiale da Normattiva