Art. 553Codice Civile
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Testo dell'Articolo
(1)(2)Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [565 c.c.], nel concorso di legittimari [536 ss. c.c.] con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [558 c.c.] nei limiti in cui � necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali per� devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virt� di donazioni o di legati(3) [735, 746 c.c.].
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Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.
Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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