Art. 556Codice Civile
Determinazione della porzione disponibile
Testo dell'Articolo
(1)Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte(2), detraendone i debiti(3). Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione(4) [562, 737 ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 c.c.].
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Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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