Art. 152Codice di Procedura Civile
Termini legali e termini giudiziari
Testo dell'Articolo
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori (2).
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Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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