Costituzione dell'attore
Testo dell'Articolo
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (1), deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale(2)(3) della citazione, la procura (4) e i documenti offerti in comunicazione (5). Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica(7)(8).Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione(6).
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