Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione(3).

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Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 166 c.p.c..

Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.

Fonte: testo ufficiale da Normattiva