Art. 154Codice di Procedura Civile
Prorogabilit� del termine ordinatorio
Testo dell'Articolo
Il giudice, prima della scadenza (1), può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato (2).
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Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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