Il giudice, prima della scadenza (1), può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato (2).

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Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 154 c.p.c..

Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.

Fonte: testo ufficiale da Normattiva