Art. 186Codice di Procedura Civile
Pronuncia dei provvedimenti
Testo dell'Articolo
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti (1), il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi (2) di pronunciarli entro i cinque giorni successivi (3).
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Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.
Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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