Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti(1); 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata(2); 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso(3); 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano(4); 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi(5)(8). [omissis](6)Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma(7), l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.[omissis](6).

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Fonte: testo ufficiale da Normattiva