Deposito del ricorso
Testo dell'Articolo
Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità [375, 387 c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto(1).Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità(2): 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione(3), se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda(4). [omissis](5).
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