L'esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze(1), i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva(2); 2) le scritture private autenticate(3), relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito(4) ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia(5); 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli(6). L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti(7).

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Fonte: testo ufficiale da Normattiva