Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto(4)(5).La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione [133], entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170](2)(3).Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente [477].

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Risposte sintetiche con citazioni giurisprudenziali reali sull'art. 479 c.p.c..

Sistema anti-allucinazione: se la fonte non è nel database, lo dichiara invece di inventare.

Fonte: testo ufficiale da Normattiva