Art. 649Codice di Procedura Civile
Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Testo dell'Articolo
Il giudice istruttore (1), su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi (2), può, con ordinanzanon impugnabile (3), sospendere l'esecuzione provvisoria (4) del decreto concessa a norma dell'articolo 642 (5).
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Fonte: testo ufficiale da Normattiva
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